Giudice Sportivo, ammenda salata per la SSC Napoli e per il Venezia: il motivo

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Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO

Giudice Sportivo, ammenda per la SSC Napoli e per il Venezia

Serie A - Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata andata i sostenitori delle Società Bologna, Fiorentina, Frosinone, Inter, Milan, Napoli, Parma, Roma e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

  • Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 18° del primo tempo, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco costringendo l'Arbitro a fermare il giuoco per circa un minuto e mezzo per permetterne la rimozione e, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
  • Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 18° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco costringendo l'Arbitro a fermare il giuoco per circa un minuto e mezzo per permetterne la rimozione e, al 40° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
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