Serie A - Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata andata i sostenitori delle Società Bologna, Fiorentina, Frosinone, Inter, Milan, Napoli, Parma, Roma e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui allâart. 25 comma 3 CGS, introdotto nellâimpianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui allâart. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
