UFFICIALE - Il CONI boccia Chievo, Casertana, Carpi, Novara, Sambenedettese e Cavese: non iscritte! Paganese salva

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UFFICIALE - Il CONI boccia Chievo, Casertana, Carpi, Novara, Sambenedettese e Cavese: non iscritte! Paganese salva

La Sezione del Collegio di Garanzia sulle controversie in materia di ammissione/esclusione dai campionati professionistici, all’esito della sessione di udienze presieduta dal Presidente Raffaele Squitieri, ha assunto le seguenti determinazioni:

  1. HA RESPINTO il  ricorso, iscritto al R.G. ricorsi n. 72-2021, depositato, in data 17 luglio 2021, nell'interesse della società Cavese 1919 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l'annullamento e/o la riforma della delibera del Consiglio Federale della FIGC, pubblicata nel C.U. 285/A del 14 giugno 2021, con la quale il Consiglio Federale FIGC ha deliberato di approvare i criteri e le procedure di cui all'allegato A, punto 1), valevoli .ai fini dell'integrazione di organico del campionato Serie C 2021/2022, con le società retrocesse dalla Serie C 2020/2021; di approvare il Regolamento della LND, di cui all’allegato A, punto 2, valevole ai fini dell’integrazione dell’organico del Campionato Serie C 2021/2022 con le società che hanno disputato il Campionato Nazionale di Serie D 2020/2021, in una al relativo allegato A), denominato “Criteri e Procedure valevoli per le società retrocesse dalla Serie C (2020/2021) e per le  società che hanno disputato il Campionato Nazionale di Serie D  (2020/2021), ai fini dell'integrazione di organico del campionato Serie C 2021/2022”, limitatamente alla parte in cui viene stabilito: “in tutti i casi, ovvero sia per le società retrocesse dalla Serie C 2020/2021 sia per le società che hanno disputato il Campionato Nazionale di Serie D 2020/2021 […omissis…] le società ripescate nelle ultime cinque stagioni sportive in qualsiasi Campionato professionistico saranno computate ai  fini della redazione della classifica finale, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico […omissis…]”; HA, ALTRESI’, STABILITO CHE E SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE NELLA MISURA DI € 2.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC;
     
  2. HA RESPINTO il ricorso, iscritto al R.G. ricorsi n. 73-2021, depositato, in data 19 luglio 2021, nell'interesse della società A.S. Sambenedettese s.r.l. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con comunicazione effettuata anche alla Lega Italiana Calcio Professionistico, avverso la delibera della FIGC, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 17/A del 16 luglio 2021, nella parte in cui ha deliberato di “respingere il ricorso della società A.S. Sambenedettese s.r.l. e per l’effetto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2021/2022, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie C 2021/2022”, nonché avverso la decisione Co.Vi.So.C. dell’8 luglio 2021 e ogni altro atto, ancorché non conosciuto; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;
     
  3. HA RESPINTO il ricorso, iscritto al R.G. ricorsi n. 74-2021, depositato, in data 19 luglio 2021, nell'interesse della società Novara Calcio S.p.A. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con comunicazione effettuata anche alla Lega Italiana Calcio Professionistico, avverso la delibera del Consiglio Federale della FIGC, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 15/A del 16 luglio 2021, che ha respinto il ricorso della società novarese alla Co.Vi.So.C. e, per l’effetto, non ha concesso alla medesima società la Licenza Nazionale 2021/2022, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie C 2021/2022, nonché avverso ogni atto presupposto e precedente, anche se non conosciuto, tra cui il parere Co.Vi.So.C. del 14 luglio 2021 e la decisione Co.Vi.So.C. dell’8 luglio 2021; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;
     
  4. HA ACCOLTO il ricorso, iscritto al R.G. ricorsi n. 75-2021, depositato, in data 19 luglio 2021, nell'interesse della società Paganese Calcio 1926 s.r.l., avverso e per l’annullamento della delibera del Consiglio Federale della FIGC in data 15 luglio 2021, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 16/A del 16 luglio 2021, con la quale è stato respinto il ricorso della società Paganese Calcio 1926 s.r.l. contro il diniego di ammissione al Campionato di Lega Pro (Serie “C”), stagione sportiva 2021/2022, per asserita carenza di alcuni criteri legali ed economico-finanziari previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, di cui al titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021 e relativo provvedimento di trasmissione prot. n. 676/SS 21-22 del 16 luglio 2021; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;
     
  5. HA RESPINTO il ricorso, iscritto al R.G. ricorsi n. 76-2021, depositato, in data 19 luglio 2021, nell'interesse della società A.C. Chievo Verona s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), avente ad oggetto la richiesta, da parte di A.C. Chievo Verona s.r.l., di riforma e/o di annullamento del provvedimento del Consiglio Federale della FIGC, di cui al Comunicato Ufficiale n. 12/A in data 16 luglio 2021, con il quale è stato respinto il ricorso della Società ricorrente avverso il diniego della Commissione Vigilanza Società di calcio (Co.Vi.So.C.), prot. n. 4650/2021 in data 8 luglio 2021, della concessione della Licenza Nazionale per l’iscrizione al Campionato di Serie B per l’anno 2021/2022, e, per l’effetto, non è stata concessa tale Licenza; HA, ALTRESI’, DICHIARATO LA PARTE RICORRENTE TENUTA A RIMBORSARE LE SPESE DEL GIUDIZIO ALLA FIGC, CHE HA LIQUIDATO IN € 2.500,00; NULLA PER E SPESE DELLA PARTE CONTROINTERESSATA;
     
  6. HA RESPINTO il ricorso, iscritto al R.G. ricorsi n. 77-2021, depositato, in data 19 luglio 2021, nell'interesse della società Carpi F.C. 1909 s.r.l., contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l’impugnazione del Comunicato Ufficiale della FIGC n. 13/A in data 16 luglio 2021, recante la mancata concessione, in capo alla Società ricorrente, della Licenza Nazionale 2021/2022, con conseguente non ammissione della Società medesima al Campionato di Serie C 2021/2022; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO.
     
  7. HA RESPINTO il ricorso, iscritto al R.G. ricorsi n. 78-2021, depositato, in data 19 luglio 2021, nell'interesse della società Casertana F.C. s.r.l., contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l’impugnazione del Comunicato Ufficiale della FIGC n. 14/A in data 16 luglio 2021, recante la mancata concessione, in capo alla Società ricorrente, della Licenza Nazionale 2021/2022, con conseguente non ammissione della Società medesima al Campionato di Serie C 2021/2022; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO.
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