Il prof. Clemente di San Luca a CN24: "Vi spiego i punti oscuri della sentenza Juve: abbiamo il diritto di sapere se la Procura si è espressa"

Le Interviste  
Il prof. Clemente di San Luca a CN24: Vi spiego i punti oscuri della sentenza Juve: abbiamo il diritto di sapere se la Procura si è espressa

Il commento del professore Guido Clemente di San Luca

Notizie Napoli calcio.  Il professore Guido Clemente di San Luca è intervenuto a CalcioNapoli24Live in merito alla ammenda ricevuta dalla Juventus:

Bisogna ragionare pacatamente, premettendo l'indignazione. Noi facciamo fatica ad spiegare ai ragazzi quello che insegniamo. Perchè se noi vediamo che gli interessi schicciano i fondamenti minimi del diritto, a questo punto io che te lo insegno a fare il diritto? Lo studente legittimamente si interroga: ma sto predendo il tempo? Allora io devo convicerlo e devo virare su una definizione tecnicistica, almeno devo dirgli: impara comunque la tecnica, perchè sebbene gli interessi prevalgono sulle norme ma tu le devi dominare anche se devi fare in modo che gli interessi vincano. Non c'è niente da fare. Io trovo assolutamente inaccettabile, non soltanto la rappresentazione del presidente Gravina. Stamattina ho sentito le parole del Ministro Abodi ma anche l'illustrazione dei media nazionali: tutti appiattiti su queste cose, che segnerebbero secondo loro, il rasserenamento. La pacificazione. La domanda è: ma rasserenamento di chi? Dei potenti, del potente di turno. Noi siamo tutti furibondi, siamo nauseati da tutto questo. Questa vicenda segna come indicazione di fondo, che il rispetto delle regole non serve. Se sei ricco e potente, il rispetto delle regole non conta.

Voi l'avete visto l'articolo 28 della giustizia sportiva? Ha ragione Gravina quando dice che questa decisione è dentro il quadro del nostro ordinamento giuridico. La norma prevede il pattegiamento ma lo disciplina proceduralmente. L'informazione che è stata data è assolutamente fumosa. Vi leggo la norma: articolo 28, applicazione di sanzione su richiesta a seguito all'atto di deferimento. Vuol dire che chi è imputato in qualche modo può richiedere di discuterlo. Comma 1: fino a che non sia concluso dinanzi al tribunale federale il relativo procedimento, quello cioè che è accaduto ieri, gli incolpati possono convenire col procuratore federale, cioè con l'accusa, l'appolicazione di una sanzione indicandone il tipo e la misura. Questa è la procedura. Cioè, io sono incolpato, è in questo caso la Juventus è incolpata di accuse gravissime, i cui contenuti potrebbero far pensare ad una sanzione massima, estrema, cioè quella della radiazione. Possono nel corso del procedimento, prima che si arriva ad una decisione del tribunale, rovare un accordo con l'accusa. Comma 2: l'accordo, cioè prima che il tribuanle decida, è trasmesso a cura del procuratore federale alla procura generale dello sport, cioè la Proucra del Coni, la quale entro dieci giorni successivi può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qulificazione dei fatti operata dalle partie, e dalla congruità della sanzione indicata. Spiego meglio con parole più semplici. Per il comma 2 dell'articolo 28, una volta che l'incolpato chiede all'accusa di voler venire a questo accordo, formulano l'accordo e viene mandato alla Procura generale del Coni. La procura generale ha dieci giorni di tempo, entro i quali può formulare osservazioni sull'accordo, sia relativamente alla qualificazione giuridica dei fatti. Potrebbe dire dagli elementi che avete, che avete qualificato come ipotesi x va qualificata giuridicamente come ipotesi y. Non potete parlare di una cosa di niente, dovete qualificarla correttamente. E osservazioni anche sulla quantificazione della sanzione concordata. Si deve capire se la Procura generale del Coni ha fatto osservazioni: non è congrua la qualificazione della sanzione rispetto alla qualificazione giuridica del fatto accertato. L'altro ieri abbiamo saputo dalla stampa che stava andando in porto l'ipotesi dell'accordo: questa ipotesi di accordo una volta formulata doveva essere trasmessa alla Procura del Coni e apsettare 10 giorni le sue osservazioni per poi passare al comme 3 e 4. E allore delle due, l'una: o questa vicenda è avvenuta in maniera losca, nell'oscurità, sottomano e nessuno ne ha saputo nulla. E la Procura del Coni si è già espressa e dovremmo sapere che cosa ha detto. Oppure questa cosa non è stata fatta, quindi si è violata la norma. Noi abbiamo diritto a conoscere i passaggi formali della procedura: può essere mai che noi abbiamo saputo del pattegiamneto l'altro giorno e ieri si è chiuso? Quando la procedura prevede almeno venti giorni di tempo? della trasmissione dell'accordo al Coni abbiamo avuto notizie di questo passaggio? No. La procura generale del Coni ha dieci giorni di tempo per presentare osservazioni. Noi dobbiamo sapere in che momento è stato trasmesso, se è stato trasmesso, se sono trascorsi i dieci giorni. Se hanno trasmesso l'accordo 15 giorni fa e la Procura non si è espresso, è un silenzio! Che ha un significato giuridico. La procura potrebbe anche scegliere di non esprimersi. Ma noi abbiamo il diritto di sapere se la Procura si è espressa e come si è espressa.

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