28-06-2018
08:20
Oggi prima udienza presso il Tribunale Federale Nazionale del processo di 1° grado contro gli ex calciatori del Napoli Pepe Reina, Paolo Cannavaro, Salvatore Aronica e, per responsabilità oggettiva, contro i loro ex club Napoli, Sassuolo e Palermo e altri dirigenti tesserati, difesi dallo studio Grassani. Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i tre – accusati di «rapporti con camorristi» secondo le risultanze di una inchiesta della Dda di Napoli – rischiano dalla multa alla squalifica (soprattutto Paolo Cannavaro, più coinvolto degli altri secondo l’accusa).
Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto, esaminati gli atti dell’indagine compiuta dalla DDA di Napoli ed espletata la complessa attività istruttoria in sede disciplinare, hanno deferito al tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare
Paolo Cannavaro, calciatore tesserato sino al gennaio 2014 con il Napoli e dal febbraio 2015 con il Sassuolo
per la violazione delle norme ai sensi dell’art. 9 nn. 1 e 2 (associazione finalizzata alla commissione di illeciti):
2. REINA Josè Manuel Paez, calciatore della SSC Napoli S.p.A., per la violazione delle norme ai sensi degli artt. 1bis n. 1 (doveri ed obblighi generali), art. 2 n. 1 (applicabilità e conoscenza delle regole), art. 3 n. 1 (responsabilità delle persone fisiche) del C.G.S.:
3. DE MATTEIS Giovanni Paolo, team Manager della SSC Napoli S.p.A., per la violazione delle norme ai sensi degli artt. 1bis n. 1 (doveri ed obblighi generali), art. 3 n. 1 (responsabilità delle persone fisiche) ed art. 9 n. 1 (associazione finalizzata alla commissione di illeciti) del C.G.S.:
4 CASSANO Luigi, responsabile della biglietteria e delegato alla sicurezza dal 1992 sino al luglio 2017, per la violazione delle norme ai sensi degli artt. 1bis n. 1 (doveri ed obblighi generali), art. 3 n. 1 (responsabilità delle persone fisiche) ed art. 9 n. 1 (associazione finalizzata alla commissione di illeciti) del C.G.S poiché:
5. FORMISANO Alessandro, non tesserato FIGC, capo delle operazioni, direttore commerciale marketing SSC Napoli s.p.a., per la violazione delle norme ai sensi degli artt. 1 bis n. 1 e n. 5 (doveri ed obblighi generali – osservanza delle norme federali anche da parte di persone comunque riconducibili alla società) ed art. 9 n. 1 C.G.S., :
6. ARONICA Salvatore, attualmente tesserato per la FIGC quale allenatore, calciatore della SSC Napoli dall’1/09/2008 al 02/01/2013, dal 03/01/2013 al 15/01/2015 con "Città di Palermo S.p.A.", per la violazione delle norme ai sensi degli artt. 1 bis n. 1 (doveri ed obblighi generali), art. 2 n. 1 (applicabilità e conoscenza delle regole) ed art. 3 n. 1 (responsabilità delle persone fisiche) del C.G.S.:
7. S.S.C. Calcio Napoli S.p.a., in persona del Suo Presidente p.t. per la responsabilità della società ai sensi dell’art. 4, nn. 2 e 3 del C.G.S. per i fatti addebitabili ai calciatori Reina José Manuel Paez e Cannavaro Paolo, al Team Manager De Matteis Giovanni Paolo, al responsabile della biglietteria Cassano Luigi, nonché al capo delle operazioni e al direttore commerciale del Marketing Formisano Alessandro;
8. Citta di Palermo S.p.A. in persona del Suo Presidente p.t. per la responsabilità della società ai sensi dell’art. 4, n. 2 C.G.S. per fatti addebitabili ad Aronica Salvatore, all'epoca dei fatti calciatore e tesserato.
9. U.S. Sassuolo Calcio S.p.A., in persona del Suo Presidente p.t. per la responsabilità della società ai sensi dell’art. 4, n. 2 C.G.S. per i fatti addebitabili al Sig. Paolo Cannavaro, all'epoca dei fatti calciatore suo tesserato.
06/04/26, 04:00
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