UFFICIALE - Sentenza Juve-Napoli, la motivazione del CONI: "Il Napoli ha agito senza malafede, rispettati protocollo e normative"

Primo Piano  
sentenza juve napoli conisentenza juve napoli coni

Il CONI da le sue motivazioni sulla sentenza Juventus-Napoli, dove il ricorso è stato accolto lo scorso 22 dicembre

Sentenza Juventus-Napoli. Nelle scorse settimane (22 dicembre) il ricorso accolto dal Collegio di Garanzia del CONI riguardo quanto presentato dal Napoliin aula nella battaglia legale per ripetere la partita e ottenere indietro il punto di penalizzazione in occasione del caso Juventus-Napoli. Il CONI ha annullato le decisioni della Lega Serie A e del Tribunale Federale.

Sentenza Juve Napoli, Grassani e De Laurentiis

Sentenza Juventus-Napoli, motivazione del CONI sul ricorso accolto

Questa la motivazione del CONI riguardo il ricorso Juventus-Napoli:

Sono state depositate oggi le motivazioni della sentenza afferente al ricorso - accolto dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia il 22 dicembre 2020 - presentato dalla S.S.C. Napoli S.p.A. lo scorso 4 dicembre 2020 contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Juventus F.C. S.p.A., La Lega Nazionale Professionisti Serie A, nonché, ove occorra, la Corte Sportiva d'Appello presso la FIGC e il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A, per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC, adottata con C.U. n. 14 del 10 novembre 2020, confermativa della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A, adottata con C.U. n. 65 del 14 ottobre 2020 (anche essa oggetto della presente impugnazione), con cui è stata irrogata, a carico della società ricorrente, la sanzione della perdita della gara Juventus-Napoli (che si sarebbe dovuta disputare in  data 4 ottobre 2020) e della penalizzazione di un punto in classifica.

Secondo le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, le decisioni dei giudici endofederali non hanno tenuto conto del sistema disegnato dal legislatore emergenziale e, in particolare, del criterio della gerarchia delle fonti. La società Napoli ha applicato il Protocollo FIGC vigente all’epoca dei fatti di causa, che rimandava, con riferimento alla procedura da osservare in caso fosse accertata la positività al Covid-19 di un calciatore, alla circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 e, dunque, all’esclusiva competenza della ASL territorialmente competente.

Ne discende – secondo le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia – che la richiesta di informazioni e chiarimenti da parte del Napoli, lungi dall’essere un atto preordinato a precostituire un elemento per non adempiere un obbligo, costituiva diretta applicazione della suddetta circolare, atto normativamente superiore, rispetto al quale cedono tutte le norme federali incompatibili con  la medesima.

Secondo il Collegio di Garanzia, il provvedimento di legge o di carattere amministrativo emesso dalle competenti autorità che, per tutelare l’interesse pubblico a cui sono preposte, impone prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione dell’obbligato indipendentemente dalla sua volontà (cosiddetto factum principis), non può essere ravvisato nella nota della ASL Napoli 2 del 4 ottobre 2020, ma deve essere individuato nelle due note della ASL Napoli 1 del 3 ottobre 2020. Dunque, l’atto oggettivamente impeditivo della prestazione del Napoli risale già al 3 ottobre 2020. Ne consegue, secondo il Collegio di Garanzia, che il Napoli ha agito senza malafede e in piena coerenza con quanto stabilito dalla normativa vigente e, che, di conseguenza, nessuna responsabilità può essere addebitata alla società in questione.

segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P
  • logo InterInterCL

    75

    32
    24
    3
    5
  • logo NapoliNapoliCL

    66

    32
    20
    6
    6
  • logo MilanMilanCL

    63

    32
    18
    9
    5
  • logo JuventusJuventusCL

    60

    32
    17
    9
    6
  • logo ComoComoEL

    58

    32
    16
    10
    6
  • logo RomaRomaECL

    57

    32
    18
    3
    11
  • logo AtalantaAtalanta

    53

    32
    14
    11
    7
  • logo BolognaBologna

    48

    32
    14
    6
    12
  • logo LazioLazio

    44

    31
    11
    11
    9
  • 10º

    logo UdineseUdinese

    43

    32
    12
    7
    13
  • 11º

    logo SassuoloSassuolo

    42

    32
    12
    6
    14
  • 12º

    logo TorinoTorino

    39

    32
    11
    6
    15
  • 13º

    logo GenoaGenoa

    36

    32
    9
    9
    14
  • 14º

    logo ParmaParma

    36

    32
    8
    12
    12
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    33

    32
    8
    9
    15
  • 16º

    logo FiorentinaFiorentina

    32

    31
    7
    11
    13
  • 17º

    logo CremoneseCremonese

    27

    32
    6
    9
    17
  • 18º

    logo LecceLecceR

    27

    32
    7
    6
    19
  • 19º

    logo VeronaVeronaR

    18

    32
    3
    9
    20
  • 20º

    logo PisaPisaR

    18

    32
    2
    12
    18
Back To Top