23-01-2015
15:40
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso degli ottavi di finale sostenitori delle Società Hellas Verona, Internazionale, Juventus, Milan, Napoli e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 27° del primo tempo, intonato un coro insultante per motivi di origine territoriale, per avere inoltre sui sostenitori, nel proprio settore, fatto esplodere alcuni petardi ed accesso numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 14 in relazione all’art. 13 comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 26° del secondo tempo, intonato un coro insultante per motivi di origine territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
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