UFFICIALE - Il Tribunale Federale Nazionale sanziona De Laurentiis, Chiavelli ed il Napoli: i dettagli del patteggiamento

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UFFICIALE - Il Tribunale Federale Nazionale sanziona De Laurentiis, Chiavelli ed il Napoli: i dettagli del patteggiamento

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola Presidente; dall’Avv. Mario Antonio Scino Vice Presidente; dal Dott. Claudio Gorelli, dal Dott. Pierpaolo Grasso, dall’Avv. Valentina Ramella Componenti; con l’assistenza del Dott. Paolo Fabricatore Rappresentante AIA; e del Signor Claudio Cresta Segretario e con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni, Adele Nunnari e Nicola Terra, si è riunito il 20 gennaio 2017 e ha assunto le seguenti decisioni: 

Sig. Aurelio De Laurentiis, all'epoca dei fatti Presidente della Società S.S. Calcio Napoli Spa:
- per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20 comma 2, 5 e 9 del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso dell'opera professionale dell’agente Sig. Riccardo Calleri, in virtù di formale incarico conferito, mentre l’agente Sig. Alessandro Moggi assisteva il Sig. Emanuele Calaiò, in assenza di formale incarico conferitogli, nell'ambito della stipulazione del contratto tra tali calciatore e Società del 17.1.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Sig. Calleri ed il Sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente; 

- violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Alejandro Mazzoni, pattuendo con lo stesso a posteriori un compenso a mezzo della scrittura privata del 30.8.2011, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Cristian Gabriel Chavez, in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la SSC Napoli Spa del 25.8.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

- violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Alejandro Mazzoni, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Ignacio David Fideleff, anch’esso in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la SSC Napoli Spa del 31.8.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi

-

Sig. Chiavelli Andrea, all'epoca dei fatti consigliere delegato dotato di poteri di rappresentanza della SSC Napoli Spa:
- per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Federico Pastorello, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Andrea Dossena, anch’esso in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la SSC Napoli Spa del 7.1.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; il Sig. Federico Pastorello, poi, otteneva dalla Società il pagamento delle proprie spettanze fino al 13.2.2013; 

Alla riunione odierna, in apertura di dibattimento, la Procura Federale e i difensori di: Aurelio De Laurentis, Andrea Chiavelli, e della Società SS Calcio Napoli Spa hanno depositato un accordo di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS.

In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha emesso il seguente provvedimento: 

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i difensori di: Aurelio De Laurentis, Andrea Chiavelli, e della SS Calcio Napoli Spa hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS: 

- per SS Calcio Napoli Spa, sanzione finale dell’ammenda di € 10.000,00 

- per Aurelio De Laurentis, sanzione finale dell’ammenda di € 14.000,00 

- per Andrea Chiavelli, sanzione finale dell’ammenda di € 5.000,00

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