Squalifica Mourinho, rese note le motivazioni del reclamo rigettato dalla Corte d'Appello

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Squalifica Mourinho, rese note le motivazioni del reclamo rigettato dalla Corte d'Appello

Squalifica Mourinho

Sono state rese note le motivazioni che hanno portato la Corte d'Appello federale a confermare le due giornate di squalifica a José Mourinho. Ecco il testo completo, che spiega come mai il reclamo della Roma non sia stato accolto: "Tutto quanto raccolto non offre evidenze certe per ribaltare – segnatamente rispetto alla valutazione della condotta tenuta del sig. Mourinho – la decisione del giudice di prime cure, non può in alcun modo revocarsi in dubbio che l’atteggiamento dell’allenatore della compagine capitolina, per quanto di competenza di questa Corte, sia da stigmatizzare, non soltanto con riferimento a quanto avvenuto sul terreno di gioco, ma anche e soprattutto in merito al comportamento da questi tenuto al termine dell’incontro, ben quarantacinque minuti dopo l’espulsione, argomenti questi che non lasciano alcun margine neanche per ridurre la sanzione irrogata, posta, altresì, la recidiva del reclamante. Le parti reclamanti, nel merito, ritengono detta sanzione sproporzionata, ingiusta ed erroneamente afflittiva. Contestano, in particolare, la ricostruzione dei fatti verificatisi all’inizio del secondo tempo della gara di cui è giudizio. Sostengono in questa direzione che l’infrazione contestata non sarebbe stata commessa e che, comunque, sarebbe dipesa da condotte e comportamenti del IV ufficiale, sig. Serra, che rifletterebbero profili di natura arbitraria quanto all’esercizio del potere riconosciuto alla funzione di componente del corpo arbitrale".

La Corte poi precisa di fare riferimento solo a quello che è scritto nel referto arbitrale:

"In primo luogo, va chiarito che l’ambito di competenza del giudizio sportivo di primo e secondo grado è inerente, in via esclusiva, alla gara e non ha a oggetto profili strettamente disciplinari, segnatamente quanto alla condotta del sig. Serra, peraltro già all’attenzione dell’organo requirente. In seconda battuta, in riferimento ai mezzi di prova utilizzabili da questa Corte, con riguardo ai filmati, va ulteriormente precisato che il Giudice della gara ha «facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione» o, mediante una dettagliata procedura, «limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR".

"Mourinho si è recato negli spogliatoi degli ufficiali di gara. Il direttore di gara e il IV ufficiale hanno ribadito, entrambi con assoluta fermezza, come dichiarato anche alla Procura federale, che il provvedimento di espulsione è stato deciso esclusivamente dal sig. Piccinini, arbitro appunto dell’incontro, per il comportamento provocatorio serbato e reiterato dal sig. Mourinho nei confronti del IV ufficiale. Segnatamente, il sig. Piccinini ha evidenziato come il sig. Mourinho, allontanatosi dall’area tecnica, avesse oltremodo indugiato nella sua insistita azione di protesta, giungendo quasi a contatto con il IV ufficiale di gara e puntandogli il dito contro. Il sig. Serra, dal canto suo, nel confermare la suddetta dinamica, ha ribadito categoricamente, a più riprese, di non aver pronunciato alcuna frase provocatoria o offensiva all’indirizzo dell’allenatore della Roma. Tutta la quaterna arbitrale ha poi ulteriormente confermato, all’unisono, quanto redatto nel referto di gara in merito al comportamento gravemente irriguardoso tenuto dal sig. Mourinho negli spogliatoi. Di poi, nel costrutto difensivo, risulta inspiegabilmente ridimensionata la rilevanza giuridica della condotta tenuta dal sig. Mourinho all’interno dello spogliatoio che, a fronte della semplice negazione da parte del sig. Serra delle accuse a lui rivolte, indugiava in espressioni offensive («sei un bugiardo», «non sei un uomo») ovvero gravemente allusive sulla presunta parzialità del suddetto ufficiale di gara («mi hai fatto buttare fuori perché sei di Torino e domenica c’è Roma – Juventus»). È, infatti, di tutta evidenza come rispetto a tale ulteriore segmento della condotta in addebito assuma, comunque, valenza neutra il preteso atteggiamento irriguardoso che il sig. Serra, nella ricostruzione privilegiata dalle parti reclamanti, avrebbe tenuto al 2° minuto di gioco del secondo tempo".

"Tenuto conto di tutto quanto fin qui esposto nemmeno può essere revocata in dubbio l’equità sottesa alla sanzione comminata dal Giudice sportivo che, evidentemente valutando tutte le circostanze del caso concreto, ha contenuto la reazione punitiva nella sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara con ammenda di € 10.000,00, laddove il minimo edittale previsto dal Codice di giustizia sportiva già solo per un unico episodio di condotta ingiuriosa e irriguardosa è pari a 2 giornate di squalifica".

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