Le decisioni del Giudice Sportivo per la nona giornata: Napoli multato, il motivo
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Le decisioni del Giudice Sportivo per la nona giornata di campionato
Ultimissime notizie calcio Napoli - Il Giudice Sportivo, a seguito delle gare dell'ottava giornata, ha comunicato gli squalificati e le sanzioni erogate alle società in vista della nona giornata che inizierà domani con la gara tra Lecce e Napoli. C'è soltanto un calciatore squalificato per il turno di domani, si tratta di Holm del Bologna.

Giudice Sportivo: Napoli multato
Di seguito invece le ammende comminate alle società di Serie A:
- Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcune bottigliette in plastica in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e quattro fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, lanciato alcuni fumogeni sul terreno di giuoco che, in un caso, costringevano l'Arbitro a sospendere la gara per circa trenta secondi, sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, al 34° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco, un fumogeno che costringeva l'Arbitro ad interrompere la gara per circa trenta secondi, per avere inoltre, all'11° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due bicchieri di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 9° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco, un accendino; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SASSUOLO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato cinque bicchieri di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
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