La Marca: "Plusvalenze fittizie? Il Codice di Giustizia Sportiva parla chiaro, la Juventus rischia grosso"

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La Marca: Plusvalenze fittizie? Il Codice di Giustizia Sportiva parla chiaro, la Juventus rischia grosso

L'avvocato La Marca sul caso delle plusvalenze fittizie per la Juventus

Serie A - A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Domenico La Marca, avvocato esperto di diritto sportivo. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di calcioinpillole.com.

Caso plusvalenze 

“Come già detto in passato il riferimento normativo in questione è l’art 31 del Codice di Giustizia Sportiva che al comma 1 così chiarisce: “Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione  materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva,  dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri  organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle  licenze  UEFA  e  FIGC,  ovvero  il  fornire  informazioni  mendaci,  reticenti  o  parziali.  Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia.”. Di norma sulla base del citato articolo la società è punita con la sanzione dell’ammenda. 

Discorso più complesso, invece, è l’art.31 comma 2, del medesimo codice, che chiarisce come la società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi  ovvero  mediante  qualsiasi  altra  attività  illecita  o  elusiva,  tenta  di  ottenere  od  ottenga  l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle  disposizioni vigenti, può essere punita con sanzioni molto più serie che variano dalla penalizzazione di punti in classifica (che potrebbe fatta valere anche nella stagione successiva), dalla retrocessione all’ultimo posto in classifica sino all’esclusione dal campionato con l’assegnazione ad una categoria inferiore, inoltre bisogna ricordare tra il novero delle possibilità vi è la non assegnazione o la revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato.

In merito, invece, per quanto riguarda i dirigenti delle società in questione sempre sulla base dell’art 31 comma 7, ciò vale anche per i soci e non soci di cui all’art.2 comma 2 e i collaboratori della gestione sportiva che sono soggetti a deferimento, vi è il rischio di andare incontro alla sanzione dell’inibizione di durata non inferiore a sei mesi.  
In generale il problema delle plusvalenze “fittizie” nell’ambito della giustizia sportiva è davvero di difficile collocazione, visto che le società di calcio hanno la libertà di indicare una determinata valutazione per il proprio tesserato, di conseguenza l’impossibilità di individuare dei parametri chiari, oggettivi e trasparenti al fine di giungere a valori univoci dei cartellini dei calciatori provoca tali situazioni. Inoltre, diventa davvero arduo accertare e provare che i club abbiano consapevolmente stipulato una contrattazione o un trasferimento per un secondo fine, non solo puramente sportivo, o che addirittura dietro vi sia un disegno ben più ampio. La Fifa da qualche tempo è alla ricerca di un algoritmo per giungere a valutazione oggettive dei cartellini dei calciatori, ma ciò comunque rientra nell’ipotesi di una determinazione astratta che andrebbe a danneggiare la libertà contrattuale delle parti. Sulla base di quanto sopra dichiarato, sarebbe auspicabile depotenziare le “plusvalenze” e porre attenzione su altri parametri finanziari ed economici per valutare l’effettivo e reale stato di salute dei club.”

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