Serie A - A â1 Football Clubâ, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Domenico La Marca, avvocato esperto di diritto sportivo. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di calcioinpillole.com.
Caso plusvalenze
âCome già detto in passato il riferimento normativo in questione è lâart 31 del Codice di Giustizia Sportiva che al comma 1 così chiarisce: âCostituisce illecito amministrativo la mancata produzione, lâalterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia.â. Di norma sulla base del citato articolo la società è punita con la sanzione dellâammenda.
Discorso più complesso, invece, è lâart.31 comma 2, del medesimo codice, che chiarisce come la società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, può essere punita con sanzioni molto più serie che variano dalla penalizzazione di punti in classifica (che potrebbe fatta valere anche nella stagione successiva), dalla retrocessione allâultimo posto in classifica sino allâesclusione dal campionato con lâassegnazione ad una categoria inferiore, inoltre bisogna ricordare tra il novero delle possibilità vi è la non assegnazione o la revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato.
In merito, invece, per quanto riguarda i dirigenti delle società in questione sempre sulla base dellâart 31 comma 7, ciò vale anche per i soci e non soci di cui allâart.2 comma 2 e i collaboratori della gestione sportiva che sono soggetti a deferimento, vi è il rischio di andare incontro alla sanzione dellâinibizione di durata non inferiore a sei mesi.
In generale il problema delle plusvalenze âfittizieâ nellâambito della giustizia sportiva è davvero di difficile collocazione, visto che le società di calcio hanno la libertà di indicare una determinata valutazione per il proprio tesserato, di conseguenza lâimpossibilità di individuare dei parametri chiari, oggettivi e trasparenti al fine di giungere a valori univoci dei cartellini dei calciatori provoca tali situazioni. Inoltre, diventa davvero arduo accertare e provare che i club abbiano consapevolmente stipulato una contrattazione o un trasferimento per un secondo fine, non solo puramente sportivo, o che addirittura dietro vi sia un disegno ben più ampio. La Fifa da qualche tempo è alla ricerca di un algoritmo per giungere a valutazione oggettive dei cartellini dei calciatori, ma ciò comunque rientra nellâipotesi di una determinazione astratta che andrebbe a danneggiare la libertà contrattuale delle parti. Sulla base di quanto sopra dichiarato, sarebbe auspicabile depotenziare le âplusvalenzeâ e porre attenzione su altri parametri finanziari ed economici per valutare lâeffettivo e reale stato di salute dei club.â