17-11-2025
15:30
Notizie Napoli calcio - Il Calcio Napoli dovrà pagare al Comune l'uso della Polizia Locale per le partite allo Stadio Maradona di Fuorigrotta. Come riportato da Fanpage, il Tar della Campania ha respinto il ricorso dell'SSC Napoli che aveva deciso di impugnare la parte del regolamento di pubblica sicurezza per i match nell'impianto sportivo.
Palazzo San Giacomo, infatti, dopo l'approvazione del documento, aveva mandato le fatture al Napoli per gli anni 2023-24, elencando i costi partita per partita, con tanto di diffide e ingiunzioni di pagamento, per un totale di circa 260mila euro. I giudici amministrativi – sezione prima, presidente Vincenzo Salamone, estensore Giuseppe Esposito, Primo Referendario Fabio Di Lorenzo – con sentenza pubblicata oggi, lunedì 17 novembre, hanno però deciso di respingere il ricorso. Le partite del Napoli al Maradona, secondo il Tar, sarebbero eventi di natura privata, nonostante richiamino grande pubblico, e non pubblici.
Lo Stadio Maradona, ex San Paolo, è di proprietà del Comune e la convenzione con il Calcio Napoli è stata stipulata nel 2019 per 5 anni, poi rinnovata nel 2023. Il Calcio Napoli, difeso dall'avvocato Arturo Testa, si era rivolto al Tar della Campania e aveva contestato le disposizioni del Regolamento sul pagamento delle prestazioni dei servizi resi dal Corpo di Polizia Locale, adottato con delibera del Consiglio comunale 103 del 13 dicembre 2023, nella parte in cui non escludeva dalla sua applicazione gli incontri di calcio presso lo Stadio Maradona, ed impugnato gli avvisi di accertamento e le ingiunzioni di pagamento per gli incontri calcistici.
Tra i motivi addotti, il presunto eccesso di potere del Comune. Secondo il Napoli le partite al Maradona sarebbero stati eventi pubblici e per questo escluse dalle spese previste nel regolamento di Polizia Locale. Il Tar però ha respinto il ricorso ritenendo che "non ogni manifestazione che richiami un notevole numero di persone, per un evento che abbia una generalizzata diffusione, possa per ciò stesso ritenersi di interesse pubblico. Non può essere revocato in dubbio il carattere privato della manifestazione sportiva costituita dagli incontri di calcio".

01/04/26, 07:00
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