Avv. Lubrano: "Ricorso Napoli, la FIGC è incoerente! Ora l'articolo 30 va modificato"

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Avvocato Enrico LubranoAvvocato Enrico Lubrano

L'avvocato Enrico Lubrano, insieme all'avvocato Grassani, ha difeso la SSC Napoli nel ricorso presentato al CONI che ha ottenuto l'annullamento del 3-0 a tavolino in Juventus-Napoli

Ultime notizie Napoli. Non si sono placate le polemiche successive all'annullamento della sentenza della FIGC su Juventus-Napoli, annullamento del CONI che ha riconosciuto alla SSC Napoli il diritto di rigiocare la partita precedentemente assegnata a tavolino al club bianconero. Tra chi difende la posizione del Napoli, e chi invece invoca il rispetto dei regolamenti FIGC, proponiamo oggi il parere dell'avvocato Enrico Lubrano, che insieme all'avvocato Grassani ha difeso la causa di De Laurentiis in Tribunale.

L'avvocato Enrico Lubrano, esprimendosi a titolo esclusivamente personale, evidenzia i seguenti punti:

  1. L'avvenuto naturale esercizio dei propri poteri di cognizione di sola legittimità da parte del Collegio di Garanzia dello Sport, nella decisione di accoglimento del ricorso della SSC Napoli;
  2. la necessità di sopprimere l’art. 30, comma 3, lett. b, dello Statuto della F.I.G.C.

Sul punto 1, l'avvocato Lubrano aggiunge che:

  • Il Collegio di Garanzia per lo Sport ha esercitato una cognizione di sola legittimità (e non di merito), accogliendo i vizi di legittimità contenuti nel ricorso proposto per la SSC Napoli, consistenti nella “violazione di norme di diritto” e nella “omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia”, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I., come risulta oggettivamente dalle motivazioni della decisione n. 1/2021, pubblicata in data 7 gennaio 2021, nonché dal contenuto del ricorso, notificato alla F.I.G.C. in data 4 dicembre 2020;
  • appare oggettivamente incoerente la posizione assunta dalla F.I.G.C., che prima ha deciso di non costituirsi nel giudizio innanzi al Collegio di Garanzia proposto dalla SSC Napoli (di conseguenza, rinunciando a proporre qualsiasi eccezione) e poi ha manifestato pubblicamente perplessità sulla decisione del Collegio di Garanzia dello Sport (di accoglimento del ricorso della SSC Napoli), consistenti in una eccezione preliminare che la stessa F.I.G.C. avrebbe potuto presentare nel relativo giudizio.

Sul punto 2, l'avvocato Lubrano aggiunge che

  • Sempre con riferimento alla competenza del Collegio di Garanzia dello Sport sul caso in questione, si rileva che l’art. 30, comma 3, lett. b, dello Statuto della stessa F.I.G.C. contiene una norma (esclusione della competenza del Collegio di Garanzia sui provvedimenti di perdita della gara) in manifesto ed oggettivo contrasto con la superiore normativa costituta dall’art. 54, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I., che costituisce norma superiore, nella gerarchia delle fonti dell’Ordinamento Sportivo Nazionale, rispetto allo Statuto della F.I.G.C. tanto che la richiamata norma dello Statuto F.I.G.C. è stato già oggetto di disapplicazione in varie decisioni del Collegio di Garanzia: a titolo meramente esemplificativo, si richiama Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 8 maggio 2017, n. 35: “La disciplina di cui all’art. 54, comma 1, CGS del CONI prevale sui diversi regolamenti di giustizia adottati dalle Federazioni in modo non perfettamente aderente a detta disciplina (nel caso di specie, il Collegio di Garanzia ha rigettato l’eccezione di parte resistente secondo la quale il ricorso al Collegio sarebbe stato inammissibile perché proposto in violazione dell’art. 30, comma 3, Statuto FIGC, secondo cui non sono soggetti alla cognizione del Collegio di Garanzia i provvedimenti che siano stati decisi in via definitiva dagli organi di giustizia federale quanto questi comminano, tra l’altro, la perdita della gara)” (massima tratta dal “Repertorio ragionato del Collegio di Garanzia dello Sport”, 2020); nello stesso senso, si vedano anche le seguenti decisioni del Collegio di Garanzia: Prima Sezione, 5 giugno 2020, n. 58; Prima Sezione, 22 maggio 2019, n. 38; Prima Sezione, 10 aprile 2018, n. 19 (tutte relative a decisioni su ricorsi avverso provvedimenti di perdita della gara emanati dagli organi di Giustizia della F.I.G.C. e tutte richiamate nel ricorso della SSC Napoli innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport);
  • alla luce di quanto indicato, sarebbe opportuno che la Federazione Italiana Giuoco Calcio valutasse la necessità di modificare l’art. 30, comma 3, del proprio Statuto (sopprimendo la lettera b, che esclude illegittimamente la competenza del Collegio di Garanzia sui provvedimenti di perdita della gara), in modo da renderlo conforme alla superiore normativa costituita dall’art. 54, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I..
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