COSA E' SUCCESSO - La partita era stata rinviata dal Prefetto di Cagliari dopo il comunicato con il quale il presidente del club sardo, Massimo Cellino, aveva invitato i propri tifosi a recarsi allo stadio, nonostante la gara dovesse disputarsi a porte chiuse, proprio per ordine della Prefettura. Il Giudice Sportivo aveva così decretato lo 0-3 a tavolino per la Roma, decisione confermata il 20 novembre scorso anche dalla Corte di Giustizia Federale. Nel frattempo, il Cagliari aveva presentato ricorso anche al Tar della Sardegna, affinché annullasse il decreto con il quale il Prefetto di Cagliari aveva rinviato la gara. Il Tar aveva poi accolto il ricorso del Cagliari ma il provvedimento, a causa dell'autonomia della giustizia sportiva, non può avere alcun effetto sulla decisione della Corte di Giustizia Federale di decretare la vittoria a tavolino della Roma. Il Cagliari però, lo scorso 20 dicembre, aveva presentato ricorso all’Alta Corte di Giustizia del Coni (il terzo e ultimo grado dell giustizia sportiva) e la società sarda avrebbe voluto far pesare proprio la decisione del Tar, che ha annullato il decreto con il quale il Prefetto di Cagliari aveva rinviato la gara.
L'Alta Corte del Coni ha respinto il ricorso del Cagliari, confermando lo 0-3 a tavolino. Nei giorni scorsi da Cagliari era trapelata l'ipotesi di ricorrere ancora una volta alla Corte di Giustizia Federale, dove tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione. Come appreso da Vocegiallorossa.it, questa eventualità è attualmente al vaglio dei legali del Cagliari che si riservano di valutare quale strada intraprendere. Questi i motivi per i quali un provvedimento possa essere impugnato per revocazione:
a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento,
oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fa
tti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.