Diatriba Ultras-SSC Napoli: il Regolamento d'uso dello stadio San Paolo è giuridicamente illegittimo

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Diatriba Ultras-SSC Napoli: il Regolamento d'uso dello stadio San Paolo è giuridicamente illegittimo

Regolamento d'uso dello stadio San Paolo di Fuorigrotta, emergono ulteriori dettagli

Il calo di presenze allo stadio San Paolo, in occasione delle gare casalinghe della SSC Napoli, è da analizzare. Sono due i fattori che incidono, al momento, sulle poche presenze a Fuorigrotta: da un lato ci sono da considerare gli scarsi risultati ottenuti dai calciatori azzurri da inizio campionato ad ora; dall'altro è in atto uno sciopero dei gruppi organizzati di Curva A e Curva B.

Il motivo? È sintetizzato nello slogan che campeggia sui muri della città: "Liberi di tifare". Perché, in questo momento storico, la tifoseria non è messa nelle condizioni di farlo. Con l'attuazione del Regolamento d'uso dello stadio San Paolo, la SSC Napoli e la Questura stanno agendo con il pugno duro: multe a chi non rispetta il posto indicato sul proprio ticket, sanzioni per i lancia-cori seduti sulle balaustre. Insomma, ad ora, tifare a Fuorigrotta è diventato quasi impossibile.

La redazione di CalcioNapoli24.it, ovviamente, è favorevole all'eliminazione di qualsiasi condotta illegale dagli spalti. Andando più a fondo nella questione, però, la protesta ultrà non è poi del tutto da condannare, anzi.

Risultano diverse incongruenze nella redazione e nell'attuazione del Regolamento d'uso che, ricordiamolo, esiste da diversi anni. Nato un bel po' di tempo fa, solo quest'anno è effettivamente entrato in vigore. Le diverse disposizioni sono consultabili per tutti sul portale della SSC Napoli e in maniera ovviamente gratuita.

Ciò che salta all'occhio è la data di approvazione delle condizioni di utilizzo dell'impianto sportivo. Il sito ufficiale del club di Aurelio De Laurentiis riporta testualmente: "Approvato in riunione G.O.S. il 17 ottobre 2019". 

Una data messa lì, a piè pagina, che ha, però, un'importanza da non sottovalutare. L'articolo 11 delle Preleggi recita testualmente:

"Art. 11. (Efficacia della legge nel tempo). La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo".

E quindi? L'applicazione attuale risulta essere, dunque, giuridicamente illegittima, in palese violazione delle norme di diritto in vigore, per le gare svoltesi prima del 17 ottobre 2019, giorno di approvazione del regolamento. È, altresì, in palese violazione dell'articolo 21 bis L. 241/1990 che, seppur promulgata per disciplinare il procedimento amministrativo, è applicabile al caso di specie e testualmente, recita: 

"Art. 21-bis. (Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati)

1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci".

Si presuppone, di conseguenza, la prova dell'avvenuta comunicazione agli abbonati per le gare casalinghe della SSC Napoli.

Ciò non è formalmente avvenuto: gli abbonati e tutti coloro che si sono recati allo stadio, e tutt'ora lo fanno, non hanno ricevuto comunicazione alcuna circa l'approvazione del regolamento d'uso dell'impianto azzurro. 

Al momento nessun confronto tra società e tifosi è avvenuto, considerando anche che la SSC Napoli non ha formalmente nominato la figura dello SLO, il Supporter Liaison Officer, detto anche Delegato della Società ai rapporti con la tifoseria. L'avvocato Emilio Coppola, qualche giorno fa, ai nostri microfoni ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito, facendo chiarezza:

"Il Napoli ha questa figura, ma è una persona legata alle strategia di marketing, perché il Napoli negli ultimi anni è legato a quello piuttosto che ai tifosi. E' una figura che non si è mai occupata di queste questioni".

Inoltre, in merito alle sanzioni amministrative comminate dalla società e dalla Questura a chi non ha rispettato il proprio posto, è importante chiarire che, per chi ha sottoscritto l'abbonamento in estate, prima dell'inizio del campionato di Serie A 2019/2020, era impossibile la scelta del posto sulle gradinate, poiché mancava la mappatura delle sedute dello stadio San Paolo. E la SSC Napoli, a tal riguardo, è anche molto decisa: sul sito ufficiale azzurro, nella sezione FAQ, la società partenopea chiarisce che "non è possibile cambiare il posto dell'abbonamento una volta emesso".

Osserviamo diverse incongruenze, quindi, che lasciano perplessi circa l'organizzazione societaria azzurra e del Gruppo Operativo Sicurezza della Questura di Napoli.

Per par condicio, la redazione di CalcioNapoli24.it ha contattato il Dott. Formisano Alessandro, Head of Operations Sales and Marketing della SSC Napoli. Nessuna risposta dalla società. Restiamo, in ogni caso, a disposizione per ulteriori chiarimenti da parte del club azzurro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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