16-08-2022
14:24
Il giudice sportivo letto il rapporto dei collaboratori della Procura Federale, ritiene necessario che venga specificato dalla medesima procura federla, sentiti se del caso anche i responsabili dell'Ordine pubblico, i sotto settori della Curva Sud, ove individuabili, da cui partivano i primi cori di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della Ssc Napoli successivamente alla realizzazione di una rete
Ammenda di 12.000 euro alla Società Hellas Verona per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato ripetutamente cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria
Ammenda di 3.000 euro alla Società Hellas Verona per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, alcuni oggetti; sanzione attentuata ex art 29, comma 1 lett. b CGS
14/04/26, 22:00
Redazione
14/04/26, 21:45
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