Una parte degli abbonati delle curve si sono rivolte all’avv. Erich Grimaldi onde diffidare la SSCN, con riferimento alle postergate integrazioni del regolamento d’uso.
La SSCN, come ben noto, in data 22 luglio 2019, promuoveva la campagna abbonamenti 2019-2020, con decorrenza delle vendite dal 25 luglio 2019.
Gli abbonati, nella fattispecie, decidevano di sottoscrivere gli abbonamenti, nel settore Curva B, acquistandoli presso le ricevitorie autorizzate, con illegittimo obbligo di acquistare la fidelity card e senza possibilità di scegliere il proprio posto, per l’assenza della mappatura delle singole sedute.
Gli abbonati, altresì, nella circostanza, sottoscrivevano modulo d’adesione della SSCN che, all’art. 5, prevedeva:
“Il Titolare prende atto ed accetta che in caso di violazione del Regolamento d’uso dello Stadio (o dell’impianto sportivo alternativo per lo svolgimento della partita), del “Codice di Condotta” introdotto ai sensi dell’art. 12, ultimo comma, del Codice di Giustizia Sportiva, o di ogni altro atto o comportamento in contrasto con la normativa vigente, il titolo di abbonamento ad esso intestato sarà annullato e nessuna pretesa potrà essere avanzata dal Titolare nei confronti della SSCN medesima, anche a titolo di penale, per tutte e/o le restanti Partite ovvero a titolo di indennizzo, risarcimento e/o a qualsivoglia altro titolo.”.
La SSCN, però, nel mese di ottobre 2019 ovvero a campionato iniziato e successivamente alla sottoscrizione degli abbonamenti, pubblicava, sul proprio sito, il regolamento d’uso, così come integrato, modificato ed approvato in riunione GOS, solo in data 17 ottobre 2019, senza darne, opportuna e formale, comunicazione ai singoli abbonati.
Il “nuovo” regolamento d’uso, all’art. 7, invero, così come modificato, prevedeva:
“Ai sensi della vigente normativa, tutte le persone dotate di valido titolo di accesso allo Stadio hanno l’obbligo, salvo che non sia stato espressamente autorizzato dagli stewards, dai Funzionari del Club o dalle Forze dell’Ordine: a) di occupare solamente il posto a sedere loro assegnato ed evidenziato sul biglietto o sull’abbonamento; b) di non occupare posti differenti seppur non utilizzati da altri soggetti; c) di non calpestare e/o occupare in piedi uno o più sediolini dal momento dell’accesso all’impianto e fino all’uscita; d) di non spostarsi all’interno dell’Impianto Sportivo in zone diverse. Qualunque spettatore che verrà trovato in una zona dello Stadio diversa da quella a lui attribuita dal tagliando di ingresso o dall’abbonamento potrà essere identificato ed allontanato dallo Stadio”.
Gli abbonati, pertanto, atteso il comportamento omissivo degli stewards, incaricati della società, che non garantivano agli abbonati ed ai tifosi occasionali, il diritto di poter occupare il proprio posto, così come non imponevano, alle persone, di assistere all’evento seduti, potrebbero incorrere nelle violazioni, previste dal novellato art.7.
Molti abbonati, difatti, a causa dell’omesso controllo degli stewards, onde poter visionare la partita, potrebbero essere costretti ad alzarsi in piedi, anche nella denegata e remota ipotesi in cui trovassero libera la propria seduta.
Il predetto regolamento, al riguardo, prevede che gli stewards della S.S. Calcio Napoli, nell’esercizio delle proprie funzioni, sono giuridicamente equiparati agli “incaricati di un pubblico servizio”.
In particolare, ad essi viene estesa la tutela prevista dagli artt. 336 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) e 337 (resistenza a pubblico ufficiale) del Codice Penale (ex art. 6 quater L.13/12/89 così come integrata dall’art. 1 lett. c del D.L. 17/08/05 convertito in L. 17/10/05).
Gli stewards, dunque, come previsto dal medesimo regolamento d’uso, dovrebbero garantire il rispetto dei posti a sedere, vietando che i tifosi assistessero all’evento in piedi, consentendo così a tutti gli altri spettatori di visionare la gara seduti, senza rischiare di incorrere in violazioni.
La responsabilità, per quanto occorso, pertanto, dovrà ricadere sul comportamento omissivo della SSCN, per non aver garantito la presenza costante ed il fermo intervento degli stewards, come previsto dal regolamento d’uso del San Paolo.
La Questura di Napoli, commissariato di PS, sezione informativa, altresì, nelle settimane successive, accertava diverse violazioni di tali nuove violazioni previste dal modificato regolamento, postergato rispetto alla sottoscrizione del contratto d’abbonamento, sanzionando, in modo illegittimo, diversi ignari abbonati, che giammai avevano ricevuto alcuna informazione e/o comunicazione formale, circa l’approvazione, in riunione GOS, del “nuovo ed integrato” regolamento d’uso.
Molti abbonati, quindi, con estremo stupore, ricevevano le predette sanzioni, ricorrendo al Prefetto ed al Giudice di Pace, rinunciando alla visione delle successive partite, per il timore di essere nuovamente segnalati, con il rischio DASPO, per l’omesso controllo degli stewards, circa il rispetto dei posti assegnati.