Ricorso Koulibaly respinto, il comunicato: dal caso Muntari confutato alle motivazioni della Corte d'Appello [TESTO INTEGRALE]

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Kalidou Koulibaly e la SSC Napoli a Roma per il ricorsoKalidou Koulibaly e la SSC Napoli a Roma per il ricorso

RICORSO NAPOLI KOULIBALY - Non è arrivata la riduzione della squalifica di Kalidou Koulibaly, difensore della SSC Napoli protagonista dell'espulsione in Inter-Napoli: i motivi.

Ricorso Koulibaly - Non è arrivata la riduzione della squalifica di Kalidou Koulibaly, difensore della SSC Napoli protagonista dell'espulsione in Inter-Napoli per doppio giallo (il secondo per gli applausi all'arbitro): infatti, la Corte Federale d'Appello ha respinto il ricorso del club partenopeo contro le due giornate di stop per il difensore senegalese. Per questo motivo, il centrale azzurro salterà anche la gara contro la Lazio (in programma domenica alle 20.30 al San Paolo), così come Lorenzo InsigneKoulibaly era presente alla discussione in aula, accompagnato dal legale del club Mattia Grassani e dal presidente Aurelio de Laurentiis.

Ricorso Koulibaly respinto: il testo della Corte sportiva d'Appello

E' appena stato pubblicato il testo della sentenza ("DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 078/CSA – RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 2019") del tentato ricorso, respinto ("la Corte Sportiva d’Appello Nazionale respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli. Dispone addebitarsi la tassa reclamo"), della SSC Napoli in tutela di Kalidou Koulibaly. Nel dettaglio, queste le motivazioni presentate dal club per richiedere la riduzione della squalifica:

"La S.S.C. Napoli S.p.A. [...] precisando, in primo luogo, l’estrema correttezza che avrebbe sempre contraddistinto il comportamento in campo del Sig. Koulibaly nell’ambito della sua carriera calcistica, sostiene che la condotta sanzionata sarebbe la diretta conseguenza dell’esasperazione del predetto calciatore a causa della situazione ambientale fortemente avversa che ha caratterizzato la gara in questione in ragione dei ripetuti insulti razzisti del pubblico avversario. La Società aggiunge, altresiÌ, che il contestato applauso ironico rivolto dal giocatore in questione al Direttore di gara non sarebbe stato determinato dalla decisione di comminare il cartellino giallo, ma dall’assenza di “qualsivoglia tutela per il calciatore franco-senegalese, insultato in maniera discriminatoria dall’inizio della partita e penalizzato, in quello specifico frangente, dall’intervento dell’arbitro in suo danno”".

Koulibaly come il caso Muntari: la Corte sportiva d'Appello 'contraria'

Inoltre, la SSC Napoli ha segnalato un precedente, per il club simile a quello di Kalidou Koulibaly: il caso di Sulley Muntari, espulso dall’arbitro Minelli in Cagliari-Pescara del 30 aprile 2017, per aver reagito ai cori razzisti abbandonando il campo. In appello, quella giornata di squalifica fu tolta al centrocampista. Si legge così infatti il tentativo della SSC Napoli dal testo del comunicato:

"Sul punto, la Società evidenzia come del tutto sovrapponibile al caso oggetto del presente procedimento sarebbe il precedente che ha visto coinvolto il calciatore Sulley Muntari, al quale sarebbe stata annullata, da codesta Corte, la sanzione della squalifica di una giornata effettiva di gara in ragione della straordinarietaÌ ed eccezionalitaÌ della relativa fattispecie dovuta ai reiterati insulti discriminatori ad opera dei sostenitori della squadra avversaria di cui il predetto giocatore era stato vittima. Per tali motivi, la Società chiede la riduzione della sanzione irrogata ad una sola giornata di gara e, in via subordinata, la conversione della seconda giornata di squalifica in una pena pecuniaria o prescrizioni alternative".

La risposta della Corte sportiva d'Appello, sempre dal testo del comunicato, è stata chiara:

"Totalmente inconferente, quindi, deve essere ritenuto il richiamo alla decisione di questa Corte in merito al caso che ha coinvolto il giocatore Muntari sopra ricordato. Nel precedente richiamato, infatti, le proteste che avevano determinato l’irrogazione della sanzione della squalifica a carico del predetto calciatore non erano rivolte all’Arbitro al fine di contestare il suo operato, ma erano state determinate proprio dai cori razzisti intonati dai sostenitori del Cagliari nei suoi confronti. L’Arbitro, tra l’altro, in quella occasione, non aveva compreso, in considerazione del nervosismo dello stesso calciatore - che si esprimeva in parte in italiano e in parte nella propria lingua madre - che le proteste dello stesso fossero, appunto, state determinate dalla circostanza per cui il calciatore eÌ stato vittima di tale gravissimo comportamento discriminatorio. In altre parole, mentre le proteste del Sig. Muntari si riferivano al comportamento discriminatorio che il pubblico stava tenendo nei suoi confronti, il gesto del giocatore Koulibaly eÌ stato determinato dalla non condivisione da parte di quest’ultimo della decisione presa dal Direttore di Gara in merito alla sua condotta".

Koulibaly, la Corte d'Appello respinge il ricorso: i motivi

Il club di De Laurentiis aveva quindi richiesto di 'scontare' la seconda giornata di squalifica inflitta a Kalidou Koulibaly anche, in alternativa, attraverso una pena pecuniaria, ma la Corte sportiva d'Appello ha respinto il ricorso, oltre 'giustificando' la differenza della fattispecie con il 'caso Muntari,' con le seguenti motivazioni:

  • "Nel merito, la Corte, esaminati gli atti, rileva, in primo luogo, come il comportamento sanzionato, seppur avvenuto nell’ambito di una situazione ostile per il Sig. Koulibaly, a causa dei cori razzisti che hanno caratterizzato la suddetta gara, debba necessariamente essere ritenuto come irriguardoso nei confronti dell’Arbitro. L’immediata concatenazione temporale tra la notifica del provvedimento di ammonizione e l’applauso rivolto dal predetto calciatore all’Arbitro rendono, infatti, evidente l’intento di quest’ultimo di contestare, attraverso un gesto ironico e di scherno, la decisione del Direttore di Gara.
  • Ai fini del giudizio della Corte, nessuna rilevanza puoÌ, peraltro, essere attribuita all’inaccettabile clima che si era creato nello stadio durante la gara. Tale clima, invero, pur avendo determinato una sanzione nei confronti della società ospitante, non puoÌ in alcun caso essere ritenuto quale giustificazione o circostanza attenuante del comportamento irriguardoso di un atleta, soprattutto se lo stesso eÌ teso ad irridere l’operato di un direttore di gara che gli ha inflitto una ammonizione. Se cosiÌ fosse, in presenza di comportamenti razzisti sugli spalti, sarebbe giustificato e non sanzionato qualsivoglia atto (anche violento) posto essere da un giocatore, il che, come eÌ evidente, non puoÌ essere. La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo deve conseguentemente considerarsi congrua".

di Manuel Guardasole - Twitter: @MGuardasole

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