Aurelio e Luigi De Laurentiis indagati: cosa prevedono gli articoli 4, 8 e 9 del Codice di Giustizia Sportiva sulle eventuali sanzioni anche per le società | FOCUS
Ultime notizie calcio Napoli - In attesa di capire come si evolverà la situazione che ha visto Luigi ed Aurelio De Laurentiis indagati dalla Procura di Bari per presunte irregolarità che riguardano sia la SSC Napoli che la SSC Bari andiamo a vedere cosa rischierebbero le due società dal punto di vista sportivo. Questa mattina - alcuni quotidiani - hanno chiamato in causa l’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva che chiarisce quali sanzioni si applicano in caso di violazione delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
De Laurentiis indagato dalla Procura di Bari: cosa prevede l’articolo 4 del Codice Giustizia Sportiva
Partiamo dal fatto che il Codice di Giustizia Sportiva si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale. In caso di violazione degli obblighi, le società sportive - in base all’articolo 8 del Codice di Giustizia Sportiva - sono punibili, in base alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, con le seguenti sanzioni:
Ammonizione
ammenda;
ammenda con diffida;
penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente.
Per quanto riguarda invece i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi. Ecco cosa recita l’articolo 9 del Codice di Giustizia Sportiva:
ammonizione;
ammonizione con diffida;
ammenda;
ammenda con diffida;
squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità, la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;
squalifica a tempo determinato in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro. I soggetti colpiti da tale inibizione possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione viene scontata, attività amministrativa nell'ambito delle proprie società nonché partecipare e rappresentare, anche con l'esercizio del diritto di voto, la propria società nelle assemblee della lega di competenza relativamente a questioni di natura patrimoniale poste all'ordine del giorno della assemblea.