Reina, Cannavaro e Aronica a processo, oggi prima udienza in Tribunale: i tre sono accusati di rapporti con camorristi, rischiano multe o squalifiche

Rassegna Stampa  
Reina, Cannavaro e Aronica a processo, oggi prima udienza in Tribunale: i tre sono accusati di <i>rapporti con camorristi</i>, rischiano multe o squalifiche

Oggi prima udienza presso il Tribunale Federale Nazionale del processo di 1° grado contro gli ex calciatori del Napoli Pepe Reina, Paolo Cannavaro, Salvatore

Oggi prima udienza presso il Tribunale Federale Nazionale del processo di 1° grado contro gli ex calciatori del Napoli Pepe Reina, Paolo Cannavaro, Salvatore Aronica e, per responsabilità oggettiva, contro i loro ex club Napoli, Sassuolo e Palermo e altri dirigenti tesserati, difesi dallo studio Grassani. Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i tre – accusati di «rapporti con camorristi» secondo le risultanze di una inchiesta della Dda di Napoli – rischiano dalla multa alla squalifica (soprattutto Paolo Cannavaro, più coinvolto degli altri secondo l’accusa).

REINA, CANNAVARO, ARONICA E NAPOLI A PROCESSO: IL COMUNICATO FIGC

Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto, esaminati gli atti dell’indagine compiuta dalla DDA di Napoli ed espletata la complessa attività istruttoria in sede disciplinare, hanno deferito al tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare

Paolo Cannavaro, calciatore tesserato sino al gennaio 2014 con il Napoli e dal febbraio 2015 con il Sassuolo

  • per avere intrattenuto sin dall’anno 2009 e continuato ad intrattenere, a tutt’oggi, inopportune ed assidue frequentazioni con Esposito Gabriele, pregiudicato, Esposito Francesco ed Esposito Giuseppe, titolari di fatto dell’agenzia di scommesse Eurobet sita in Napoli alla piazza Mercato;
  • per aver tentato di vendere un bene prezioso di notevole valore (orologio Zenit El Primero Master Chrome, del valore di $ 400.000) e di dubbia provenienza, nella disponibilità del suocero Luigi Martino;
  • per aver cercato di ottenere dalla SSC Napoli il rilascio di n. 2 (due) biglietti omaggio in favore di “soggetti notoriamente affiliati e/o attigui al clan camorristico Lo Russo”;
  • per aver fornito al Sig. De Matteis Giovanni Paolo, Team Manager della SSC Napoli nominativi con dati anagrafici errati, per sviare il legittimo, prescritto, preventivo controllo circa la sussistenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
  • per essersi prestato con Esposito Gabriele (pregiudicato) a fornire la propria carta di credito per porre in essere truffe;

per la violazione delle norme ai sensi dell’art. 9 nn. 1 e 2 (associazione finalizzata alla commissione di illeciti):

  • per avere, in concorso con De Matteis Giovanni Paolo (Team Manager della SSC Napoli), Cassano Luigi (già responsabile biglietteria ed ufficio gare della SSC Napoli, all'epoca dei fatti), Formisano Alessandro (capo operazioni e direttore commerciale, responsabile in capo della biglietteria della SSC Napoli) procurato n. 2 (due) biglietti "omaggio" di accesso allo stadio a favore di personaggi legati a clan camorristico Lo Russo.

2.    REINA Josè Manuel Paez, calciatore della SSC Napoli S.p.A., per la violazione delle norme ai sensi degli artt. 1bis n. 1 (doveri ed obblighi generali), art. 2 n. 1 (applicabilità e conoscenza delle regole), art. 3 n. 1 (responsabilità delle persone fisiche) del C.G.S.:

  • -      per avere intrattenuto e continuato ad intrattenere tutt’ora inopportunamente rapporti di frequentazione ed amicizia con Esposito Gabriele, pregiudicato, Esposito Francesco ed Esposito Giuseppe – proprietari di fatto dell'Agenzia di scommesse EUROBET in Napoli alla Piazza Mercato, concretizzatisi in vacanze, scambio di cortesie (disponibilità d’uso di auto di grossa cilindrata di proprietà di Esposito Gabriele e agevolazioni all’accesso in zona riservata dello stadio San Paolo in occasione delle gare ufficiali);

3.    DE MATTEIS Giovanni Paolo, team Manager della SSC Napoli S.p.A., per la violazione delle norme ai sensi degli artt. 1bis n. 1 (doveri ed obblighi generali), art. 3 n. 1 (responsabilità delle persone fisiche) ed art. 9 n. 1 (associazione finalizzata alla commissione di illeciti) del C.G.S.:

  • -      poiché unitamente a Cannavaro Paolo, Cassano Luigi, Formisano Alessandro, nella sua qualità, provvedeva a rilasciare n. 2 (due) biglietti omaggio in favore di “soggetti notoriamente affiliati e/o attigui al clan camorristico Lo Russo”, richiestigli da Cannavaro Paolo, con l'indicazione di dati anagrafici errati.

4     CASSANO Luigi, responsabile della biglietteria e delegato alla sicurezza dal 1992 sino al luglio 2017, per la violazione delle norme ai sensi degli artt. 1bis n. 1 (doveri ed obblighi generali), art. 3 n. 1 (responsabilità delle persone fisiche) ed art. 9 n. 1 (associazione finalizzata alla commissione di illeciti) del C.G.S poiché:

  • -      in concorso con Cannavaro Paolo, De Matteis Giovanni Paolo e Formisano Alessandro consentiva il rilascio di n. 2 (due) biglietti omaggio in favore di “soggetti notoriamente affiliati e/o attigui al clan camorristico Lo Russo”, richiestigli da Cannavaro Paolo, con l'indicazione di dati anagrafici errati.
  • -      per avere omesso di informare, quale responsabile della sicurezza, la società SS Calcio Napoli, della presenza nella zona garage dello stadio San Paolo di persone non autorizzate: i fratelli Esposito ospiti del calciatori Reina Pepe e della di lui moglie Iolanda, così contravvenendo alle proprie delegate funzioni ed esponendo in tal modo la stessa società ad eventuali sanzioni sportive.

5.    FORMISANO Alessandro, non tesserato FIGC, capo delle operazioni, direttore commerciale marketing SSC Napoli s.p.a., per la violazione delle norme ai sensi degli artt. 1 bis n. 1 e n. 5 (doveri ed obblighi generali – osservanza delle norme federali anche da parte di persone comunque riconducibili alla società) ed art. 9 n. 1 C.G.S., :

  • -      per aver intrattenuto solo con Esposito Giuseppe, rapporti “commerciali”, contratti di sponsorizzazione e contratti di licenza di uso del brand Calcio Napoli, impegnandosi a fornire la relativa documentazione contrattuale, impegno mai onorato;
  • -      per aver in concorso con Cannavaro Paolo, De Matteis Giovanni Paolo e Cassano Luigi, consentito il rilascio di n. 2 (due) biglietti omaggio in favore di “soggetti notoriamente affiliati e/o attigui al clan camorristico Lo Russo”, richiesti da Cannavaro Paolo.

6.    ARONICA Salvatore, attualmente tesserato per la FIGC quale allenatore, calciatore della SSC Napoli dall’1/09/2008 al 02/01/2013, dal 03/01/2013 al 15/01/2015 con "Città di Palermo S.p.A.", per la violazione delle norme ai sensi degli artt. 1 bis n. 1 (doveri ed obblighi generali), art. 2 n. 1 (applicabilità e conoscenza delle regole) ed art. 3 n. 1 (responsabilità delle persone fisiche) del C.G.S.:

  • -      per aver intrattenuto rapporti di amicizia sin dall’anno 2009 con i fratelli Esposito, in particolare Giuseppe e Francesco, proprietari di fatto dell’agenzia di scommessa Eurobet, sita in Napoli alla piazza Mercato.

7.    S.S.C. Calcio Napoli S.p.a., in persona del Suo Presidente p.t. per la responsabilità della società ai sensi dell’art. 4, nn. 2 e 3 del C.G.S. per i fatti addebitabili ai calciatori Reina José Manuel Paez e Cannavaro Paolo, al Team Manager De Matteis Giovanni Paolo, al responsabile della biglietteria Cassano Luigi, nonché al capo delle operazioni e al direttore commerciale del Marketing Formisano Alessandro;

8.    Citta di Palermo S.p.A. in persona del Suo Presidente p.t. per la responsabilità della società ai sensi dell’art. 4, n. 2 C.G.S. per fatti addebitabili ad Aronica Salvatore, all'epoca dei fatti calciatore e tesserato.

9.    U.S. Sassuolo Calcio S.p.A., in persona del Suo Presidente p.t. per la responsabilità della società ai sensi dell’art. 4, n. 2 C.G.S. per i fatti addebitabili al Sig. Paolo Cannavaro, all'epoca dei fatti calciatore suo tesserato.

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