CN24 - SSC Napoli-abbonati: il tribunale dà ragione ai tifosi! Illegittima risoluzione dell'abbonamento. L'avv. Grimaldi: "Possibili risvolti penali"

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di Leonardo Vivard - Twitter: @LeonardoVivard

Vi avevamo parlato del ricorso d'urgenza che alcuni tifosi avevano depositato in Tribunale  perchè la SSC Napoli aveva ritenuto nullo il loro abbonamento di quest'anno, in quanto avevano violato, ad avviso della società, la clausola inserita all’articolo 3 del contratto in questione. Questa clausola imponeva al richiedente la positiva dichiarazione circa l’inesistenza di contenziosi con il club stesso. Al contrario, qualora fossero stati avviati processi o si era in procinto di farlo, il contratto di abbonamento sarebbe stato disattivato arbitrariamente dal Napoli. 

Ma perchè decine di tifosi avrebbero dovuto avere contenziosi con il Napoli? Questi nella scorsa stagione hanno pagato un importo per il contratto di abbonamento che alla fine è risultato superiore rispetto alla somma dei singoli biglietti acquistati partita per partita. A tal proposito, hanno richiesto un risarcimento (tipo conguaglio e/o rimborso), attraverso vie legali. Il Napoli ha pensato bene di disattivare loro gli abbonamenti in essere di quest’anno dopo aver ricevuto citazioni in giudizio e quant’altro. Proprio perchè, secondo il club, avevano violato la clausola di cui sopra. Morale della favola, questi tifosi hanno fatto ricorso d’urgenza. Ricorso che si è discusso oggi in aula. 

  • Il tribunale ha stabilito che la clausola inserita nell'art. 3 dalla SSC Napoli, nel contratto di abbonamento, viola l’articolo 33 del Codice del Consumo e, quindi, è radicalmente nulla. 
  • Da questa nullità deriva dunque l’illegittimo provvedimento di risoluzione dell’abbonamento e associato a questo un inadempimento contrattuale da parte della società stessa che ha proibito l’ingresso dell’abbonato allo stadio. 
  • Non essendoci periculum in mora, ossia un danno grave ed irreparabile che non consente di entrare allo stadio vista la possibilità di acquistare il singolo biglietto, il Tribunale non ha concesso il provvedimento di urgenza perchè non si può abusare del suddetto strumento, pur dando assolutamente ragione all’abbonato. Ma di fatto, la vittoria nella parte motiva dell'ordinanza, da parte dei numerosi abbonati, rappresentati dall’avvocato Erich Grimaldi è schiacciante nei confronti della Società Sportiva Calcio Napoli. 
  • In sostanza, il tribunale dà ragione agli abbonati cui è stato negato l’accesso allo stadio perché in un contenzioso con la società. Il ricorso cautelare praticamente è stato rigettato sul discorso riattivazione abbonamento, ma nella motivazione di fatto dà pienamente ragione all’abbonato. Il giudice, in sostanza, non ha concesso il provvedimento d’urgenza solo per non abusare dello strumento cautelare e perchè questa riattivazione spetta al tribunale ordinario, intervenire cioè nel merito ordinando al Napoli di riattivare l’abbonamento. 

A questo punto si aprono una serie di scenari mediante i quali molti tifosi, che sino ad ora avevano atteso, richiederanno i rimborsi degli abbonamenti. Quelli cioè che richiederanno il compenso relativo allo scorso campionato dato dalla differenza dei soldi spesi per l’abbonamento ed il prezzo inferiore dei singoli biglietti acquistati.


Inoltre, verranno avviati anche processi penali da parte degli abbonati che si sono visti disattivare arbitrariamente l’abbonamento dal Napoli senza che si rivolgesse ad un giudice ordinario e/o che sono stati invitati a rinunciare ai propri diritti per non subire la revoca dell'abbonamento. 

Di seguito, alcune parti della motivazione del Tribunale di Napoli, sezione XII^, dott. Scotto di Carlo:


"la vendita da parte di una società calcistica di un abbonamento per accedere allo stadio onde assistere alle partite di campionato, rientra senza dubbio nella disciplina della tutela del consumatore […] Il Tribunale napoletano ha evidenziato come, ai sensi dell'art.33 del codice del consumo (D. Lgs. 206/05), si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ed, in particolare, si presumono vessatorie le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore".

Secondo il Tribunale, "la clausola contrattuale contenuta nell'art. 3 delle condizioni di abbonamento predisposte dalla società, poichè di fatto subordina la possibilità di acquistare l'abbonamento alle partite di serie A alla positiva dichiarazione circa la inesistenza di contenziosi tra il richiedente l'abbonamento e la S.S. Calcio Napoli, è radicalmente nulla. Perchè limita la facoltà del consumatore-abbonato di accedere liberamente alla tutela giurisdizionale dei propri diritti nei confronti della società o di coltivare le azioni già intraprese nei confronti della stessa.


La nullità della clausola in questione rende dunque illegittimo il provvedimento di risoluzione dell'abbonamento, poichè tale provvedimento […] configura l'esercizio di un potere di risoluzione non fondato sulla esistenza di un corrispondente diritto e quindi integra gli estremi di un inadempimento contrattuale della società convenuta rispetto all'obbligazione, dalla stessa assunta con la vendita dell'abbonamento, consistente nel riconoscere all'abbonato il diritto ad accedere allo stadio, nel settore stabilito, in occasione delle varie partite di campionato.

Il Tribunale di Napoli, infine, riteneva opportuno "spendere ancora qualche parola per chiarire la ragione per cui l'ordinamento giuridico stabilisce che, pur di fronte ad una pretesa che ad un primo esame sommario appare essere fondata, non possa adottarsi una misura cautelare e d'urgenza idonea a tutelare e reintegrare immediatamente il diritto leso, cioè chiarire perchè, nella fattispecie in esame, il ricorso non può essere accolto, sebbene, allo stato degli atti, il ricorrente sembra essere dalla parte della ragione e non del torto. Tale motivo, nel vigente ordinamento, risiede nella necessità di evitare l'abuso dello strumento cautelare".

In sostanza, il Tribunale di Napoli, pur stabilendo la nullità della clausola e l'illegittimità del provvedimento di risoluzione dell'abbonamento, non potendo abusare dello strumento cautelare, in difetto del periculum in mora, non concedeva il rimedio d'urgenza e, quindi, la riattivazione immediata dell'abbonamento, rimettendo ogni decisione al giudice del merito innanzi al quale l'abbonato potrà avanzare anche una tutela risarcitoria.

Queste, invece, le dichiarazioni dell’avvocato Erich Grimaldi che ha portato avanti con trionfo una questione di principio degli abbonati: “Ritengo che il provvedimento del Tribunale rappresenti una vittoria al 90%, in quanto, in conseguenza di tale decisione, si aprono una serie di scenari positivi per l'abbonato/consumatore che non dovrà rinunciare al proprio diritto ad ottenere il risarcimento dei danni per gli importi versati in surplus, rispetto all'acquisto dei singoli biglietti, nella stagione 2016/2017 e potrà continuare ad essere, contestualmente, un abbonato della propria squadra del cuore

Il Tribunale di Napoli, nel corpo della motivazione, ha anche considerato che, per il tifoso, l'accesso allo stadio, per assistere alla partita, ha un valore morale tale da non essere suscettibile di riparazione economica. Per tali motivi, chiederemo al Tribunale, l'inibitoria definitiva della clausola, in modo che non potrà essere inserita nel prossimo contratto per adesione e, nel contempo, depositeremo dei ricorsi per ottenere la riattivazione degli abbonamenti illegittimamente revocati ed il risarcimento dei danni subiti dagli abbonati che dovranno acquistare i singoli tagliandi per le prossime due partite. Mi aspetto, in ogni caso, un'apertura del Napoli per risolvere la diatriba nell'anno in cui si sta puntando a qualcosa d'importante, atteso che ora saranno tantissimi gli abbonati che chiederanno i rimborsi per la scorsa stagione" . 

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