Di seguito, la nota del Giudice Sportivo in merito alla sanzione per la SSC Napoli:
"Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata andata sostenitori delle Società Atalanta, Genoa e Napoli hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi,
fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1 lett. a), b) ed e) CGS, con efficacia esimente,Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 43° del primo tempo, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza".